MEMORIA
Per l'Ospizio di Mendicità RUFFO in Bovalino
CONTRO
La sig. GIOVANNINA RACO da Bovalino
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FATTO
Il signor Giovanni Ruffo, da Bovalino, con testamento segreto del 2 novembre 1883 istituì erede del suo patrimonio un'Ospizio di Mendicità, da fondarsi in Bovalino, gravandolo però di varii legati, tra cui uno di L. 3400 da pagarsi sul suo contante, a beneficio di Giovannina Raco, anche da Bovalino. Costei, malgrado avesse accettato in pagamento del suo legato la cessione di un rilevante credito ereditario, e malgrado avesse accordato all'Ospizio opportuna dilazione, con atto del 29 ottobre 1891, lo convenne in giudizio, per sentirsi condannare al pagamento del legato medesimo, e agl'interessi dal dì della morte del testatore, e cioè dal 14 settembre 1884.
Il Tribunale di Gerace, con sentenza dei 14-16 dicembre 1891, accogliendo la domanda riconvenzionale dell'Ospizio di L.693.60, proposta con la comparsa conclusionale lo condannò al pagamento del residuo del legato in L.2806,40 a favore dell'attrice; ed agli interessi legali sulla detta somma dal dì della morte del testatore, compensando le spese solo per una quarta parte.
Avverso questa sentenza l'Ospizio, con atto del 31 dicembre 1891, produsse parziale appello, limitandosi a chiedere l'inebitoria della concessa clausola provvisionale; e la limitazione degli interessi del legato dal giorno della domanda giudiziale a quello dell'effettivo pagamento.
Ciò premesso in fatto, di deduce in
DRITTO
L'Ospizio di Mendicità - Ruffo, fondato in Bovalino, deve alla Raco gl'interessi sul legato dalla morte del testatore (14 settembre 1884), o piuttosto dal giorno della domanda diudiziale di pagamento (29 ottobre 1891)?
In altre parole:
Nella specie, ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 865,
ovvero quella del precedente 864 Codice Civile?
La regola generale che stabilisce il termine pel
pagamento degli accessori di un legato, degli interessi, cioè, e dei frutti
relativi, è sanzionata, precisamente, dal disposto dell'art. 864 detto Codice;
che suona così:
« Il legatario non può pretendere i frutti o
gl'interessi, che dal giorno della domanda giudiziale, o dal giorno in cui la
prestazione del legato fosse stata promessa».
Di regola, dunque, i frutti e gl'interessi dela cosa
legata decorrono dal dì della domanda, o dalla promessa prestazione del legato,
e non dal giorno della morte del testatore; meno che non si versi nelle ipotesi
contemplate dall'art. 865, e cioè:
« 1° Quando il
testatore lo abbia espressamente ordinato ».
2° Quando il legato sia di un fondo o di un capitale,
o di altra cosa fruttifera.
La soluzione, dunque, della quistione è riposta tutta
nell'esame della disposizione testamentaria, o meglio nel determinare la natura
della cosa legata.
Or basta leggere, appena la disposizione, in virtù
della quale l'appellata Raco venne dal Ruffo istituita sua legataria, per
constatare come non ricorra veruno dei casi di cui all'art. 865 C.C.
In effetti il testatore dispose che il legato di L.3400
venisse pagato alla Raco sul suo danaro contante.
Nè è possibile dubbitare che il legato ripetuto
consista in contanti, avvegnacchè oltre che risultare dal testamento segreto, 2
Novembre 1883, viene riconosciuto e confermato dalla stessa legataria, la quale
trascrive, e riporta la detta disposizione, parola a parola, tanto nell'atto
introduttivo del giudizio (pag.3), che nella propria comparsa conclusionale
presso il Tribunale (pag.10).
Il Magistrato istesso, colla sentenza appellata,
ritiene in punto di fatto che il legato della raco vada prelevato, giusta
l'espresso volere del testatore, sul contante di lui (pag. 14 tergo).
Ora se il Tribunale ha ritenuto che il legato in
controversia, indubbiamente si consista in una somma di danaro ed ha escluso che
il legato medesimo sia di un fondo, o altra cosa fruttifera, o di un capitale,
riesce, poi, incomprensibile, come il detto Magistrato nella applicazione di
dritto abbia obliato il disposto dell'art. 864, per appigliarsi a disposizioni
speciali di altri casi tassativi di legge, quali sono quelli consacrati
nell'art. 865 C.C.
Non è possibile, d'altra parte, sottoscrivere alla teorica
sostenuta nella sentenza appellata (pag. 17):
« Che trovato ed inventariato molto danaro, questo non
poteva conservarsi economicamente dagl'amministratori dell'Ospizio, ma doveva
essere, o fu impiegato, in modo legale, o depositato in qualche cassa pubblica,
e quindi sempre fruttifero, e perciò ben dovuti gl'interessi domandati».
Osserviamo, invece, col Ricci, che:
« La
persona onerata del
legato non può essere tenuta ad amministrare, e far fruttare la cosa legata
nell'interesse del legatario».
Sta, appunto,
nella mancanza di cosiffatto obbligo la ragione per cui l'art. 864 C.C.
stabilisce che il legatario non può pretendere i frutti o gli interessi della
cosa legata, se non dal giorno della domanda giudiziale di pagamento, o da
quello in cui la prestazione del legato fosse stata promessa.
Allora si che tale obbligo nasce nella persona a cui
carico è posto il legato, quando sia stata posta in mora a consegnare la cosa
legata, avvegnacchè in siffatta ipotesi l'indugio, dell'erede, o del debitore
del legato non può essere di pregiudizio al legatario; il quale, ove indugio
non si fosse frapposto, sarebbe stato in grado di rendere, a suo profitto,
immediatamente fruttifera la cosa legata.
Se però la persona incaricata di prestare il legato
non deve, di regola, i frutti o gl'interessi che dalla costituzione in mora, non
essendo tenuto a rendere fruttifera, ed amministrare la cosa legata, per conto
del legatario, prima che egli la domandi, è naturale che gl'interessi ed i
frutti del legato vengano corrisposti dal giorno della morte del testatore,
quando il legato medesimo consista in un fondo, in capitale od altra cosa
fruttifera. Perchè quando la cosa produce frutti, indipendentemente dal fatto
di chi è tenuto a prestarla, è ragionevole il ritenere, che, come il testatore
ha voluto trasmettere, sin dal giorno della sua morte, il dritto al legatario
sulla cosa legata, così abbia inteso trasmettergli, a partire da detto giorno,
quello sui frutti, che essendo prodotti della cosa legata, costituiscono un
accessorio di questa: tanto più che il disposto dell'art. 864 non è di ordine
pubblico, ed è perciò lecito al testatore stabilire diversamente.
Ma bene osserva il Riccdi: « per
capitale fruttifero non deve intendersi una somma di danaro che è capace di
produrre interessi; bensì quel danaro che trovandosi già investito dallo
stesso testatore, è stato destinato a produrre interesse. Laonde se sia legata
una somma di L. 1000, (nella specie
ducati 800) non s'intende legato
un capitale fruttifero.
L'avere il
Tribunale riconosciuto in base agli atti e alla stessa dichiarazione della
controparte, che il legato della stessa consiste in una somma di danaro, esclude
recisamente la ipotesi che si versi in uno dei casi di cui all'art. 865 C.C.
« Si
vede dunque chiaramente, scrivono il
VIGNALI e lo SCALAMANDRÉ nel
loro commento al C.C., che i due art. 864 e 865 circa i frutti della cosa
legata, contengono disposizioni diverse, le quali non possono appartenere ad una
solo ed identica ipotesi, e se i 1000 del legato di Pietro sono stati dal
testatore voluti disporre in somma di danaro, non posta a frutto, in tal caso
gl'interessi della somma, sono dovuti al legatario, alla ragione legale non già
dalla morte del testatore, ma dal giorno della domanda giudiziale. Possono
essere dovuti anche dal giorno della morte o della aperta successione, ma nei cas
dell'art.865, e quando il testatore lo abbia espressamente ordinato.»
Per le esposte ragioni,
CONCHIUDESI
Che la Corte Ecc.ma, rejette le contrarie eccezioni e deduzioni, accolga
l'appello prodotto dal Sig. Pasquale Stranges nella qualità di Sindaco di
Bovalino, e Presidente dell'Ospizio di Mendicità Ruffo - con atto del 31
Dicembre 1891, avverso la sentenza del Trunale Civile di Gerace dei 14-16
Dicembre 1891; e per lo effetto, questa revocando, pel solo capo che riflette il
pagamento degli interessi sulla somma dovuta alla Raco in L. 2806,40 dichiari i
detti interessi dovuti, nella misura legale, dal 29 ottobre 1891, e cioè dal
dì della domanda giudiziale di pagamento della somma legata; e non già dal 14
Settembre 1884 epoca della morte del testatore;
Condanni la Sig.
Giovannina Raco, soccumbente, alle spese del giudizio, compreso il compenso
d'Avvocato.
Con ogni protesta e riserba di
dritti ed azioni.
Catanzaro Aprile 1893
Avv. RAFFAELE SCAGLIONE
APPENDICE
La
contraria difesa non potendo dissimulare il chiaro disposto dell'art. 864, si
sforza di sostenere che versiamo, invece, nella ipotesi dell'art. 865 C.C; che
cioè gli ottocento ducati legati rappresentino un capitale fruttifero.
A dimostrare sempre più l'assurdità di tale arbitraria
ipotesi riproduciamo la disposizione testamentaria a favore della Raco,
letteralmente, tal quale leggesi nella copia del testamento del Sig. Ruffo
(pag.8 della produzione contraria):
« I crediti li lascio all'Ospizio, come ancora il danaro
contante, che si impiegheranno al Gran Libro od altra cassa di
assicurazione e le rendite serviranno per il mantenimento dell'Ospizio. Voglio
però che del danaro contante si diano alla Signora Raco Giovannina ducati
800.»
Dalla riportata disposizione testamentaria agevolmente si
evince come non solo il Ruffo costituì in contanti il legato di ducati
ottocento alla Signora Raco, ma anche come egli tenesse a che la somma legata
non venisse in alcun modo investita come il rimanente, le cui rendite dovevano
impiegarsi al mantenimento dell'Ospizio. Se così non fosse il testatore non si
sarebbe affrettato a soggiungere: « Voglio però che del danaro contante si
diano alla Signora Giovannina Raco ducati ottocento!»
Versiamo effettivamente perciò nella ipotesi dell'art. 864,
e non già dei casi contemplati dall'art. 865 C.C; e gl'interessi quindi sulla
somma legata di ducati 800, non possono pretendersi che dal giorno della domanda
giudiziale.
S'impugnano, pertanto, le contrarie eccezioni, e s'insiste
sulle conclusioni già prese.